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Legge 23/12/1999 n. 489

19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Acquedotti e fognature" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

20. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Ammortamento titoli di Stato" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

21. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Fondo sanitario nazionale" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

22. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonche'‚ le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Progetti immediatamente eseguibili" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

23. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro del teso- 102.

24. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate nell'ambito della unita' previsionale di base "Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" (Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei ministri" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

25. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309.

26. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti in termini di residui, competenza e cassa, su altre unita' previsionali di base, delle Amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo per Roma capitale" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Roma capitale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

27. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unita' previsionale di base "Fondo per la protezione civile o (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' a Protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra altre unita' previsionali di base del medesimo centro di responsabilita'.

28. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei ministri" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

29. In relazione all'accertamento dei residui nella gestione delle spese gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e confluite nell'unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei ministri" nell'ambito del centro di responsabilita' "Tesoro", cap. 2710, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di cassa dalla citata unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei ministri" alle competenti unita' previsionali di base anche di nuova istituzione, nell'ambito del centro di responsabilita' n. 16 "Gestione transitoria delle spese gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri".

30. Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unita' previsionali di base, le somme iscritte nell'unit... previsionale di base "Potenziamento servizi e strutture" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Servizi tecnici" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

31. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2000 alle unita' previsionali di base del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passivita'" di pertinenza del

Art. 3. Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 2000, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.3).

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2000, e' stabilito in 420.

3. Ai fini della ripartizione dello stanziamento relativo alla istituzione e al funzionamento dei centri di servizio previsti dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilita' "Entrate" dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 2000, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dalla predetta unita' previsionale di base ad altre del medesimo stato di previsione.

4. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2000, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1 dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione.

5. Per l'anno 2000 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonche'‚ a impegnare e a pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

Art. 4. Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2000, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2000, sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, e' utilizzato lo stanziamento della unita' previsionale di base "Fondo di riserva" dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unita' previsionale di base, nonche'‚ le iscrizioni alle competenti unita' previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unita' previsionali di base "Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti" (interventi) e "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilita' "Amministrazione penitenziaria", e "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilita' "Giustizia minorile" dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2000.

Art. 5. Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative

 

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